di Luca Saltalamacchia
Strano paese, l’Italia.
Un paese che ritiene di poter tranquillamente violare la sua Costituzione, la quale all’art. 10 prevede che: “La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”; e che: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
In data 6 maggio 2009 circa 200 persone che occupavano tre imbarcazioni dirette in Italia venivano intercettate dalle motovedette italiane in acque internazionali, all’interno della zona “SAR” (Search and Rescue) di responsabilità maltese.
Venivano trasferite a bordo di altre navi e riportate nei lager libici senza essere identificate e senza essere informate sulla loro reale destinazione.
Questo episodio di illegittimo respingimento collettivo ha originato un ricorso dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il caso Hirsi Jamaa (ricorso n. 27765/09), culminato nella sentenza del 23 febbraio 2012 che ha riconosciuto l’Italia colpevole di una serie di violazioni di diritti umani fondamentali.
Lo Stato italiano, nel goffo tentativo di legittimare il proprio operato, si difese sottolineando l’esistenza di accordi bilaterali con la Libia per disciplinare il flusso dei migranti. Ma secondo la Corte, l’Italia ha violato l’art. 3 della Convenzione (“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”) per due ordini di ragioni.
Anzitutto, perché ha esposto i ricorrenti al rischio di trattamenti inumani o degradanti in Libia. La Corte di Strasburgo ha ribadito che la proibizione di cui all’art. 3 CEDU è assoluta ed inderogabile, ricordando che nessuno Stato può venir meno ai suoi obblighi di tutela dei diritti umani fondamentali sulla base di accordi bilaterali; e ciò a maggior ragione in relazione ad accordi con uno Stato come la Libia, la cui situazione era ben conosciuta e facile da verificare. Le autorità italiane sapevano o dovevano sapere a cosa andassero incontro i migranti rinviati in quel paese.
Inoltre, la violazione dell’art. 3 ha esposto i ricorrenti al rischio di essere rinviati nel Paese di origine mediante il meccanismo del cd. “refoulement indiretto”. La sentenza ricorda che esiste l’obbligo in capo allo Stato, che intende eseguire l’espulsione di uno o più stranieri, di assicurarsi che lo Stato destinatario dell’espulsione offra garanzie sufficienti circa il fatto che non procederà ad un ulteriore rinvio degli espulsi verso il loro Paese di origine, ovvero che lo faccia senza la preventiva ed esplicita valutazione del rischio di subire trattamenti proibiti.
Secondo la Corte, considerato che la Libia non ha ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951 e che l’ordinamento libico non riconosce il diritto di asilo, ma qualifica l’ingresso e il soggiorno irregolari come reati punibili con la detenzione in base alla legge che disciplina l’uscita, l’ingresso e la residenza dei cittadini stranieri in Libia (Legge n. 6 del 20 giugno 1987), l’Italia sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che c’erano garanzie del tutto insufficienti riguardo il rischio che i migranti fossero arbitrariamente rinviati nei loro Paesi di origine.
Ma non basta. La Corte ha anche condannato l’Italia per aver violato l’art. 4 del IV Protocollo addizionale della Convenzione (“Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate”). In sostanza, la Corte ha dovuto spiegare all’Italia che lo scopo dell’art. 4 del Protocollo è quello di impedire agli Stati di espellere degli stranieri senza esaminare le loro circostanze personali.
Il punto è che sempre più spesso gli Stati fanno ricorso agli intercettamenti in mare ed al rinvio dei migranti verso i Paesi di origine o di transito come strumento di controllo dell’immigrazione: in sostanza esternalizzando le proprie frontiere ed anticipando il momento della espulsione lontano dai propri confini, attraverso procedure sulle quali mantiene comunque il suo controllo.
Secondo la Corte, se l’interpretazione dell’art. 4 del Protocollo si limitasse a casi di espulsione collettiva dal territorio di uno Stato, la sua tutela sarebbe inefficace proprio verso le tante situazioni che compongono il quadro odierno delle migrazioni, nell’ambito delle quali le espulsioni sono indiscriminate e realizzate senza alcuna forma di esame delle situazioni individuali.
Infine, la Corte ha riconosciuto che l’Italia ha violato l’art. 13 della Convenzione, il quale richiede l’esistenza di una procedura prevista dall’ordinamento nazionale capace di esaminare una lamentata situazione di violazione della CEDU, garantendo una riparazione efficace. Tale rimedio deve essere “effettivo”, indipendente ed accessibile.
È evidente che un respingimento collettivo impedisce del tutto l’accesso alla giustizia, al diritto di vedere la propria posizione esaminata in maniera effettiva e da un organo indipendente.
La Corte ha quindi concluso che i ricorrenti sono stati privati della possibilità di far valere le proprie ragioni davanti a un’autorità competente prima che la misura del respingimento fosse eseguita.
Insomma, tante violazioni con un’unica azione. Tante violazioni nonostante lo Stato italiano formalmente “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2 Costituzione).
Tante violazioni realizzate attraverso le articolazioni dello Stato.
Ma credete che l’Italia abbia imparato questa lezione di diritto e civiltà?
Quando il Ministro dell’Interno del primo governo Conte era Salvini, le pubbliche autorità – probabilmente al fine di evitare di essere nuovamente trascinati in giudizio dinanzi ai Tribunali nazionali o sovra-nazionali – si sono inventate un furbo escamotage: obbligare le navi private ad eseguire gli illegittimi respingimenti collettivi…
Ed è quanto accaduto in almeno due occasioni nel luglio 2018. Con l’aggiunta che, una volta scoperte, le autorità hanno negato ogni coinvolgimento, scaricando per intero la responsabilità sui privati. (vedi LEF il seguente articolo del 19/2/21).
Detto in estrema sintesi, e tirando le debite conclusioni: nella gestione dei flussi migratori, lo Stato italiano è davvero indifendibile.